Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in recepimento della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, e successive modificazioni, stabilisce le norme per la protezione e la tutela degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, descrive le condizioni necessarie a garantirne il benessere, incentiva lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi all'uso di animali.
      2. È consentito l'utilizzo degli animali per fini scientifici o tecnologici soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.